Art. 76.
                           Norme generali
 
   1.    L'attivita'    urbanistica    ed    edilizia,    nell'ambito
dell'applicazione  del regime autorizzativo, va valutata considerando
separatamente le sue due componenti:
     a) le trasformazioni fisiche attuate  attraverso  interventi  di
rilevanza urbanistica ed edilizia;
     b) le modifiche di destinazione d'uso.
   2.  Ogni  attivita' di cui al comma 1, nel caso comprenda entrambe
le componenti o diverse categorie di intervento, e'  assoggettata  al
regime  piu' rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o
categorie d'intervento.
   3. Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive  o
fiscali  possono  chiedere  al Sindaco la classificazione, secondo le
categorie dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457,  degli
interventi denunciati o autorizzati ai sensi del presente Capo.
   4.  Al fine di cui al comma 3, la classificazione degli interventi
di conservazione tipologica, di cui all'articolo 70, va equiparata  a
quella di restauro di cui all'articolo 69.