Art. 76. Norme generali 1. L'attivita' urbanistica ed edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime autorizzativo, va valutata considerando separatamente le sue due componenti: a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia; b) le modifiche di destinazione d'uso. 2. Ogni attivita' di cui al comma 1, nel caso comprenda entrambe le componenti o diverse categorie di intervento, e' assoggettata al regime piu' rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie d'intervento. 3. Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Sindaco la classificazione, secondo le categorie dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli interventi denunciati o autorizzati ai sensi del presente Capo. 4. Al fine di cui al comma 3, la classificazione degli interventi di conservazione tipologica, di cui all'articolo 70, va equiparata a quella di restauro di cui all'articolo 69.