Art. 78.
                       Autorizzazione edilizia
 
   1. Sono soggetti  al  rilascio  dell'autorizzazione  edilizia  gli
interventi  di  rilevanza  edilizia  di cui al precedente Capo II, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 68, comma 1, non soggetti  a
denuncia ne' ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio, e di quelli
di cui al comma 2 dello stesso articolo, soggetti a sola denuncia.
   2.  E'  altresi' soggetto al rilascio dell'autorizzazione edilizia
da parte del Sindaco, il mutamento di destinazione d'uso  in  diversa
categoria,  secondo  l'elencazione  contenuta nell'articolo 73, nelle
aree nelle quali il PRGC ne prescrive l'obbligatorieta'.