Art. 78. Autorizzazione edilizia 1. Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Capo II, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 68, comma 1, non soggetti a denuncia ne' ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio, e di quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, soggetti a sola denuncia. 2. E' altresi' soggetto al rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco, il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo l'elencazione contenuta nell'articolo 73, nelle aree nelle quali il PRGC ne prescrive l'obbligatorieta'.