Art. 79.
          Rilascio della concessione e dell'autorizzazione
 
   1. La concessione e l'autorizzazione edilizia sono rilasciate, con
le modalita' di cui all'articolo 82, nel rispetto delle  disposizioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti  ed adottati e del regolamento
edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o  ad  altri
soggetti  nei  limiti  in  cui  e'  loro  riconosciuto  il diritto ad
eseguire le trasformazioni richieste.
   2. Nel rilascio dell'autorizzazione edilizia trovano  applicazione
le  disposizioni poste per il rilascio della concessione edilizia, ad
eccezione dell'obbligo della sottoposizione dei progetti relativi  al
parere   della   Commissione  edilizia  e  della  corresponsione  del
contributo previsto dall'articolo 90, comma 1.