Art. 79. Rilascio della concessione e dell'autorizzazione 1. La concessione e l'autorizzazione edilizia sono rilasciate, con le modalita' di cui all'articolo 82, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente, ai soggetti proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti in cui e' loro riconosciuto il diritto ad eseguire le trasformazioni richieste. 2. Nel rilascio dell'autorizzazione edilizia trovano applicazione le disposizioni poste per il rilascio della concessione edilizia, ad eccezione dell'obbligo della sottoposizione dei progetti relativi al parere della Commissione edilizia e della corresponsione del contributo previsto dall'articolo 90, comma 1.