Art. 80. Presentazione della denuncia 1. La denuncia delle opere di cui al comma 2 dell'articolo 68 e' effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui e' loro riconosciuto il diritto ad eseguire le opere denunciate. 2. Nei casi di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a) , b) , d) ed e) nell'ipotesi della realizzazione di servizi igienico-sanitari, contestualmente all'inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Sindaco una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, che deriva le opere da compiersi e dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 3. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune. 4. Nelle rimanenti ipotesi in cui gli interventi edilizi sono sottoposti a denuncia, la relazione di cui al comma 2 e' sottoscritta dal denunciante.