Art. 80.
                    Presentazione della denuncia
 
   1. La denuncia delle opere di cui al comma 2 dell'articolo  68  e'
effettuata  dai  soggetti  proprietari  degli  immobili  o  da  altri
soggetti nei limiti  in  cui  e'  loro  riconosciuto  il  diritto  ad
eseguire le opere denunciate.
   2.  Nei casi di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a) , b) , d)
ed e) nell'ipotesi della realizzazione di servizi  igienico-sanitari,
contestualmente  all'inizio  dei lavori, i soggetti di cui al comma 1
devono presentare al Sindaco una relazione, a  firma  di  un  tecnico
abilitato  alla  progettazione,  che  deriva  le opere da compiersi e
dichiari il rispetto delle norme costruttive, statiche, di  sicurezza
e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
   3. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta,
va inviata copia della planimetria al Comune.
   4.  Nelle  rimanenti  ipotesi  in  cui gli interventi edilizi sono
sottoposti a denuncia, la relazione di cui al comma 2 e' sottoscritta
dal denunciante.