Art. 81.
                 Autorizzazione edilizia in precario
 
   1.  Possono  essere  autorizzati  a titolo precario gli interventi
soggetti a concessione od autorizzazione edilizia,  benche'  difformi
dalle  previsioni  degli strumenti urbanistici approvati od adottati,
qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze  di  carattere
improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
   2.  All'autorizzazione  deve essere apposta una specifica clausola
che determini il periodo di validita' dell'atto  nel  massimo  di  un
anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non piu' di due volte.
   3.  La  facolta'  prevista  al comma 1 si esercita tenuto presente
l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi  che
sul   medesimo   possono  prodursi,  anche  sul  piano  della  tutela
dell'ambiente e del passaggio.
   4. L'autorizzazione in precario puo' essere motivatamente revocata
senza  indenizzo,  prima  della  scadenza  del  termine   finale   di
validita', per comprovati motivi di pubblico interesse.
   5.  Nel  caso  in  cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di
revoca del medesimo, il  titolare  dell'autorizzazione  non  provveda
alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 101.