Art. 81. Autorizzazione edilizia in precario 1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benche' difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. 2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validita' dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non piu' di due volte. 3. La facolta' prevista al comma 1 si esercita tenuto presente l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell'ambiente e del passaggio. 4. L'autorizzazione in precario puo' essere motivatamente revocata senza indenizzo, prima della scadenza del termine finale di validita', per comprovati motivi di pubblico interesse. 5. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101.