Art. 82.
             Modalita' per il rilascio e per il diniego
                     della concessione edilizia
 
   1.  La  concessione  edilizia  e'  rilasciata  dal  Sindaco, o dal
diverso organo competente ai sensi  dello  statuto  comunale,  previo
parere della Commissione edilizia.
   2.  Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata dalla completa
documentazione prevista nel regolamento edilizio, l'organo competente
al rilascio della concessione edilizia notifica  l'avviso  contenente
la  data  in  cui  la  concessione edilizia puo' essere ritirata e la
determinazione del contributo  da  versare,  attinente  all'incidenza
delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
   3.  All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote
di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono  statuite  le
modalita'   per   il  versamento  rateizzato,  secondo  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e comunque non  oltre  sessanta  giorni  dalla
ultimazione  delle  opere; vengono analogamente statuite le modalita'
per il versamento rateizzato delle quote di contributo per  il  costo
di costruzione.
   4. Nelle ipotesi di corresponsione in piu' soluzioni l'interessato
deve  prestare  garanzia  fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia
tramite polizze cauzionali rilasciate  da  imprese  di  assicurazione
regolarmente autorizzate all'esercizo del ramo cauzioni.
   5.  Solo  successivamente  al  ritiro della concessione puo' darsi
inizio ai lavori.
   6. Decorsi centottanta giorni dalla notifica  del  Comune  per  il
ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.
   7. Il diniego di concessione edilizia e pronunciato dal Sindaco, o
dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo
parere  della  Commissione  edilizia  ed e' notificato entro sessanta
giorni  dalla  richiesta,  corredata  dalla  completa  documentazione
prevista nel regolamento edilizio.
   8.  Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7 senza che sia stato
notificato l'avviso di cui al comma 2 o il diniego di cui al comma 7,
l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.