Art. 82. Modalita' per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia 1. La concessione edilizia e' rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia. 2. Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia puo' essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. 3. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalita' per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalita' per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione. 4. Nelle ipotesi di corresponsione in piu' soluzioni l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizo del ramo cauzioni. 5. Solo successivamente al ritiro della concessione puo' darsi inizio ai lavori. 6. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto. 7. Il diniego di concessione edilizia e pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed e' notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio. 8. Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al comma 2 o il diniego di cui al comma 7, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.