Art. 83.
               Pubblicita' della concessione edilizia
 
   1. Dall'avvenuto rilascio della concessione  edilizia  viene  data
notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi
entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82.
   2. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
   3.  Gli interessati a proporre il ricorso contro il rilascio della
concessione edilizia possono  prenderne  visione  ed  estrarre  copia
anche degli atti di progetto.