Art. 83. Pubblicita' della concessione edilizia 1. Dall'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82. 2. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. 3. Gli interessati a proporre il ricorso contro il rilascio della concessione edilizia possono prenderne visione ed estrarre copia anche degli atti di progetto.