Art. 84. Silenzio-assenso 1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia, corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio ed eventualmente dalla copia della comunicazione di essersi avvalsi della facolta' prevista al comma 2, si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 2. Le autorizzazioni, i nulla-osta, i visti e ogni altro atto la cui presenza sia necessaria per l'ottenimento della concessione od autorizzazione edilizia o per l'effettuazione della denuncia, prevista all'articolo 80, si intendono assentiti, qualora entro novanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista, non siano pervenute all'interessato determinazioni in merito. 3. Il termine previsto al comma 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. L'interessato che intenda avvalersi delle facolta' previste dal presente articolo, alla scadenza dei termini fissati dai commi 1 e 2 deve provvedere a inviare la relativa comunicazione al Comune o rispettivamente agli enti preposti al rilascio degli atti di cui al comma 2, previa corresponsione al Comune del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 5. Alla comunicazione di cui al comma 4 e' allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformita' del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione e' soggetta alle medesime forme di pubblicita' stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o gia' dotate di strumento urbanistico attuativo. 7. Le concessioni o autorizzazioni edilizie e gli altri atti di cui al comma 2, assentiti nei modi previsti ai precedenti commi, possono essere annullati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4; l'autorita' competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste. 8. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104; in caso di annullamento degli altri atti, di cui al comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste per la realizzazione di interventi in assenza di essi. 9. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell'autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti nonche' degli atti di cui al comma 4.