Art. 84.
                          Silenzio-assenso
 
   1.  La domanda di concessione o autorizzazione edilizia, corredata
dalla completa documentazione prevista dal  regolamento  edilizio  ed
eventualmente  dalla  copia  della  comunicazione  di essersi avvalsi
della facolta' prevista al comma 2, si intende accolta qualora  entro
novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con
cui  viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5.
   2. Le autorizzazioni, i nulla-osta, i visti e ogni altro  atto  la
cui  presenza  sia  necessaria per l'ottenimento della concessione od
autorizzazione  edilizia  o  per  l'effettuazione   della   denuncia,
prevista  all'articolo  80,  si  intendono  assentiti,  qualora entro
novanta   giorni   dalla   richiesta,   corredata   dalla    completa
documentazione   prevista,   non   siano   pervenute  all'interessato
determinazioni in merito.
   3. Il termine previsto al  comma  1  decorre  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 2.
   4. L'interessato che intenda avvalersi delle facolta' previste dal
presente  articolo, alla scadenza dei termini fissati dai commi 1 e 2
deve provvedere a inviare  la  relativa  comunicazione  al  Comune  o
rispettivamente  agli  enti preposti al rilascio degli atti di cui al
comma 2, previa corresponsione al Comune  del  contributo  dovuto  ai
sensi  dell'articolo  90,  comma  1, calcolato in via provvisoria dal
richiedente  medesimo   e   salvo   conguaglio   sulla   base   delle
determinazioni degli organi comunali.
   5.   Alla   comunicazione  di  cui  al  comma  4  e'  allegata  la
dichiarazione   dell'interessato,   asseverata    dal    progettista,
attestante  la  conformita' del progetto alle previsioni urbanistiche
vigenti e adottate. La comunicazione e' soggetta alle medesime  forme
di  pubblicita'  stabilite  per  la  concessione  edilizia  ai  sensi
dell'articolo 83.
   6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli
interventi da attuare su aree edificabili direttamente o gia'  dotate
di strumento urbanistico attuativo.
   7.  Le  concessioni  o autorizzazioni edilizie e gli altri atti di
cui al comma 2, assentiti nei  modi  previsti  ai  precedenti  commi,
possono  essere annullati entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione  di  cui  al  comma  4;  l'autorita'  competente   deve
precedentemente  indicare agli interessati gli elementi progettuali o
esecutivi che risultino in contrasto con  la  normativa  urbanistica,
assegnando  un  termine,  non  inferiore  a  trenta e non superiore a
novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.
   8.  In  caso  di  annullamento  di  concessioni  o  autorizzazioni
edilizie  trovano  applicazione  le sanzioni previste rispettivamente
dagli articoli 106 e 104; in caso di annullamento degli  altri  atti,
di  cui  al comma 2, trovano applicazione le sanzioni previste per la
realizzazione di interventi in assenza di essi.
   9. Al fine di comprovare la sussistenza  del  titolo  che  abilita
alla  realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente
articolo,  tiene  luogo  della  concessione   o   dell'autorizzazione
edilizia  una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i
suddetti provvedimenti nonche' degli atti di cui al comma 4.