Art. 85.
                Validita' della concessione edilizia
 
   1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
   2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82; il
termine di  ultimazione,  entro  il  quale  deve  essere  chiesto  il
certificato di abitabilita' o agibilita', non puo' essere superiore a
tre  anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e puo' essere prorogato
con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del
concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i  lavori  durante
la loro esecuzione.
   3.  Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere
concesso   esclusivamente   in    considerazione    di    particolari
caratteristiche  climatiche della localita', della mole dell'opera da
realizzare  o  delle   sue   particolari   caratteristiche   tecnico-
costruttive,  ovvero  quando  si  tratti  di  opere  pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
   4. Il mancato inizio o  la  mancata  ultimazione  dei  lavori  nei
termini  indicati  nella  concessione,  comportano  l'inefficacia  di
diritto della stessa.
   5. I lavori si  intendono  iniziati  allorche'  le  operazioni  di
scavo,  per  le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente, risultino  avviate  al  punto  che
possa  essere  constatata  l'effettiva  realizzazione  di  parte  del
progetto autorizzato.