Art. 85. Validita' della concessione edilizia 1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 82; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere chiesto il certificato di abitabilita' o agibilita', non puo' essere superiore a tre anni, decorrenti dall'effettuato inizio, e puo' essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 3. Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della localita', della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. 4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione, comportano l'inefficacia di diritto della stessa. 5. I lavori si intendono iniziati allorche' le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.