Art. 86. Certificato di abitabilita' ed agibilita' 1. Le opere conseguenti ad interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia o a denuncia nell'ipotesi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), non possono essere abitate od usate prima del rilascio, da parte del Sindaco o del diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, di un certificato di abitabilita' o di agibilita'. 2. Il certificato e' rilasciato quando per l'opera: a) sia stata rilasciata regolare concessione ovvero autorizzazione; b) sia stata verificata la conformita' al progetto approvato; c) siano state rispettate tutte le prescrizioni o condizioni apportate alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario che di altro genere; d) siano rispettate le destinazioni previste dal progetto approvato; e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso in strutture metalliche; f) sia verificata l'assenza di cause o fattori di insalubrita'; g) siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni. 3. Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio tecnico e dal responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia della competente Unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze. 4. Il certificato di abitabilita' o di agibilita' e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.