Art. 86.
              Certificato di abitabilita' ed agibilita'
 
    1. Le opere conseguenti ad interventi soggetti  a  concessione  o
autorizzazione edilizia o a denuncia nell'ipotesi di cui all'articolo
68,  comma  2,  lettera b), non possono essere abitate od usate prima
del rilascio, da parte del Sindaco o del diverso organo competente ai
sensi dello statuto comunale, di un certificato di abitabilita' o  di
agibilita'.
   2. Il certificato e' rilasciato quando per l'opera:
     a)    sia   stata   rilasciata   regolare   concessione   ovvero
autorizzazione;
     b) sia stata verificata la conformita' al progetto approvato;
     c) siano state rispettate tutte  le  prescrizioni  o  condizioni
apportate  alla  concessione,  siano  esse  di carattere urbanistico,
edilizio, igienico-sanitario che di altro genere;
     d)  siano  rispettate  le  destinazioni  previste  dal  progetto
approvato;
     e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso in strutture metalliche;
     f) sia verificata l'assenza di cause o fattori di insalubrita';
     g)  siano  rispettate  le  norme antincendio, antisismiche ed in
genere di sicurezza delle costruzioni.
   3.  Gli  accertamenti  sono  svolti  dall'Ufficio  tecnico  e  dal
responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia della competente
Unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze.
   4.  Il  certificato  di abitabilita' o di agibilita' e' rilasciato
entro trenta giorni dalla richiesta.