Art. 88. Area di pertinenza urbanistica 1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione e' l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilita' fondiaria. 2. Al fine di cui al comma 1, puo' essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, purche' funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi. 3. Nella concessione edilizia vengono menzionate le particelle catastali vincolate ad aree di pertinenza urbanistica. 4. L'entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di fabbricabilita' fondiaria piu' elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree gia' vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.