Art. 88.
                   Area di pertinenza urbanistica
 
   1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione  e'  l'area
che  viene  vincolata  per il rispetto dell'indice di fabbricabilita'
fondiaria.
   2. Al fine di cui al comma 1, puo' essere  vincolata  un'area  non
adiacente   all'area   di   insistenza   della  costruzione,  purche'
funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola
connessi con la conduzione dei fondi.
   3. Nella concessione edilizia  vengono  menzionate  le  particelle
catastali vincolate ad aree di pertinenza urbanistica.
   4.  L'entrata  in vigore di normativa urbanistica, che consenta un
indice  di  fabbricabilita'  fondiaria  piu'  elevato,  comporta   la
liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree gia'
vincolate  eccedenti  a quelle necessarie per il rispetto dell'indice
suddetto.