Art. 89. Compatibilita' urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali e da Enti istituzionalmente competenti, nonche' dalle Amministrazioni provinciale e regionale. 1. Per gli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni statali, anche su terreni demaniali compresi i demani marittimo e fluviale, ad eccezione di quelli destinati alla difesa militare, nonche' per le altre opere pubbliche di interesse statale, l'accertamento della loro compatibilita' alle norme ed agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e' effettuato d'intesa dallo Stato e dalla Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. 2. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 1 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresi', sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la compatibilita' urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni provinciale e regionale. 3. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2, che puo' comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia. 4. Qualora gli interventi di cui ai precedenti commi contrastino con le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e non sia applicabile l'articolo 41, commi 1, 2 e 5, la Regione promuove le variazioni urbanistiche rese necessarie dalla previa attuazione degli interventi stessi, come assentite in sede d'intesa con le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti. A tal fine i progetti esecutivi degli interventi assentiti, accompagnati da una relazione illustrativa delle ripercussioni del progetto sul territorio, vanno depositati presso il Comitato tecnico regionale, che provvede ad indicare le variazioni da apportare agli strumenti in questione. Gli elaborati e le valutazioni del Comitato sono quindi inviati agli enti territorialmente interessati. 5. I Comuni provvedono a depositare nella segreteria comunale gli elaborati e le valutazioni del Comitato tecnico regionale di cui al comma 4, per la durata di trenta giorni effettivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno due quotidiani locali. Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, quest'ultima forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti. Entro il periodo di deposito, possono essere presentate osservazioni ed opposizioni. 6. Entro sessanta giorni dalle comunicazioni del Comitato tecnico regionale, i Comuni e gli altri enti locali fanno pervenire alla Giunta regionale i loro pareri, tenendo conto delle eventuali osservazioni ed opposizioni di cui al comma 5. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri predetti. 7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, apporta con apposito decreto le necessarie variazioni agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, anche In accoglimento delle opposizioni presentate. Il decreto stesso, che produce gli effetti previsti dal comma 3, viene successivamente comunicato ai Comuni territorialmente interessati, per i conseguenti adeguamenti normativi e cartografici. 8. Qualora l'attuazione degli interventi assentiti contrasti con le indicazioni del PTRG, la Regione provvede alla revisione del piano predetto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2. 9. Qualora per gli interventi di cui al comma 1, non si raggiunga l'intesa fra la Regione e le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti, si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.