Art. 89.
Compatibilita' urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle
   Amministrazioni statali e da  Enti  istituzionalmente  competenti,
   nonche' dalle Amministrazioni provinciale e regionale.
 
   1.  Per gli interventi da eseguirsi da parte delle Amministrazioni
statali, anche su terreni demaniali compresi  i  demani  marittimo  e
fluviale,  ad  eccezione  di  quelli  destinati alla difesa militare,
nonche'  per  le  altre  opere  pubbliche   di   interesse   statale,
l'accertamento della loro compatibilita' alle norme ed agli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, e' effettuato d'intesa dallo Stato e
dalla  Regione,  sentiti  gli  enti  locali  nel  cui territorio sono
previsti gli interventi.
   2. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento  di  cui
al  comma  1  spetta  al  Presidente della Giunta regionale, il quale
accerta  altresi',   sentiti   gli   enti   locali   territorialmente
interessati,   la  compatibilita'  urbanistica  degli  interventi  da
eseguirsi da parte delle Amministrazioni provinciale e regionale.
   3. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2, che  puo'  comportare  le
opportune   prescrizioni  esecutive,  sostituisce  la  concessione  o
l'autorizzazione edilizia.
   4. Qualora gli interventi di cui ai precedenti  commi  contrastino
con  le  indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e
non sia applicabile l'articolo  41,  commi  1,  2  e  5,  la  Regione
promuove  le  variazioni  urbanistiche  rese  necessarie dalla previa
attuazione degli interventi stessi, come assentite in  sede  d'intesa
con le amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti. A tal
fine i progetti esecutivi degli interventi assentiti, accompagnati da
una  relazione  illustrativa  delle  ripercussioni  del  progetto sul
territorio, vanno depositati presso il  Comitato  tecnico  regionale,
che provvede ad indicare le variazioni da apportare agli strumenti in
questione.  Gli  elaborati  e le valutazioni del Comitato sono quindi
inviati agli enti territorialmente interessati.
   5. I Comuni provvedono a depositare nella segreteria comunale  gli
elaborati  e  le valutazioni del Comitato tecnico regionale di cui al
comma 4, per la durata di trenta giorni effettivi,  durante  i  quali
chiunque  ha  facolta'  di prenderne visione. Del deposito viene data
notizia con apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, nell'Albo comunale  e  mediante  inserzione  su  almeno  due
quotidiani   locali.   Nei   Comuni  con  meno  di  10.000  abitanti,
quest'ultima   forma   di   pubblicita'   puo'   essere    sostituita
dall'affissione  di  manifesti. Entro il periodo di deposito, possono
essere presentate osservazioni ed opposizioni.
   6. Entro sessanta giorni dalle comunicazioni del Comitato  tecnico
regionale,  i  Comuni  e  gli  altri enti locali fanno pervenire alla
Giunta  regionale  i  loro  pareri,  tenendo  conto  delle  eventuali
osservazioni  ed opposizioni di cui al comma 5. Trascorso inutilmente
tale termine, si prescinde dai pareri predetti.
   7. Il Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione
della  Giunta  stessa,  apporta  con  apposito  decreto le necessarie
variazioni agli strumenti urbanistici vigenti o  adottati,  anche  In
accoglimento  delle  opposizioni  presentate.  Il decreto stesso, che
produce gli effetti  previsti  dal  comma  3,  viene  successivamente
comunicato  ai Comuni territorialmente interessati, per i conseguenti
adeguamenti normativi e cartografici.
   8. Qualora l'attuazione degli interventi assentiti  contrasti  con
le indicazioni del PTRG, la Regione provvede alla revisione del piano
predetto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2.
   9.  Qualora per gli interventi di cui al comma 1, non si raggiunga
l'intesa  fra  la  Regione  e   le   amministrazioni   e   gli   enti
istituzionalmente  competenti,  si  procede ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera a), del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.