Art. 68 Norme speciali per le strutture ricettive all'aria aperta 1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza all'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione, con le modalita' disposte dalle specifiche disposizioni attuative, in alternativa, i titolari possono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze, di cui al comma 1, campeggio o villaggio turistico esistenti alla data del 23 febbraio 2008 occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, e' consentita l'installazione di: a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative; b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle specifiche disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. 3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non e' soggetta a rilascio di titolo edilizio. 4. Nei casi d'ampliamento delle strutture ricettive all'aria aperta, classificate campeggio, villaggio turistico o parco per vacanze, e' consentito, ai fini di garantire la localizzazione delle piazzole delle diverse tipologie in zone omogenee opportunamente distinte, distribuire piazzole nuove e ridistribuire quelle esistenti a parita' di superficie nell'ambito della complessiva superficie delle strutture come determinatasi a seguito degli ampliamenti, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali. 5. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze, nonche' in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 e' consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole. 6. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione di parchi per vacanze nonche' in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 e' consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero complessivo delle piazzole. 7. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purche' in possesso di tutti i requisiti propri della ricettivita' alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982.