Art. 68 
 
              Norme speciali per le strutture ricettive 
                           all'aria aperta 
 
  1. Le strutture ricettive all'aria aperta  classificate  parco  per
vacanza all'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere
tale classificazione, con  le  modalita'  disposte  dalle  specifiche
disposizioni attuative, in alternativa, i titolari  possono  chiedere
la  classificazione  a  campeggio  o  villaggio   turistico,   previo
adeguamento delle  strutture  ai  requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni. 
  2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco  per  vacanze,
di cui al comma 1, campeggio o  villaggio  turistico  esistenti  alla
data del 23 febbraio 2008 occupate  in  modo  stanziale  per  periodi
temporanei e con l'obbligo da parte del cliente  di  rimozione  degli
allestimenti al  termine  del  periodo  contrattuale,  e'  consentita
l'installazione di: 
    a)  caravan  ed  eventuali  preingressi   contraddistinti   dalla
presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori
e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche  individuate
nelle specifiche disposizioni attuative; 
    b)  case  mobili  e   manufatti   realizzati   con   sistemi   di
prefabbricazione  in  materiali  vari,  aventi   le   caratteristiche
individuate nelle specifiche disposizioni attuative, non ancorati  al
suolo  in   modo   stabile,   contraddistinti   dalla   presenza   di
allacciamenti  alle  reti   tecnologiche   meramente   provvisori   e
rimovibili in ogni momento. 
  3. L'installazione degli allestimenti di cui  al  comma  2  non  e'
soggetta a rilascio di titolo edilizio. 
  4.  Nei  casi  d'ampliamento  delle  strutture  ricettive  all'aria
aperta, classificate  campeggio,  villaggio  turistico  o  parco  per
vacanze, e' consentito, ai fini di garantire la localizzazione  delle
piazzole delle diverse  tipologie  in  zone  omogenee  opportunamente
distinte, distribuire piazzole nuove e ridistribuire quelle esistenti
a parita' di  superficie  nell'ambito  della  complessiva  superficie
delle strutture come determinatasi a seguito degli ampliamenti, fatto
salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali. 
  5. Nei villaggi turistici derivanti dalla trasformazione di  parchi
per vacanze, nonche' in quelli esistenti alla data  del  23  febbraio
2008 e' consentita l'occupazione in modo  stanziale,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49  per  cento
del numero complessivo delle piazzole. 
  6. Nei  campeggi  derivanti  dalla  trasformazione  di  parchi  per
vacanze nonche' in quelli esistenti alla data del 23 febbraio 2008 e'
consentita l'occupazione in modo stanziale, secondo  quanto  previsto
dall'art. 13, comma 3, nel limite massimo del 49 per cento del numero
complessivo delle piazzole. 
  7. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e  autorizzate
alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982, n.
11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), dotate  di
strutture per  il  pernottamento  non  rientranti  tra  quelle  delle
tipologie all'aria aperta, purche' in possesso di tutti  i  requisiti
propri della ricettivita'  alberghiera  secondo  la  presente  legge,
possono mantenere tale qualificazione. La deroga non  opera  per  gli
eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 11/1982.