Art. 69 Norme transitorie comuni 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all'entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le disposizioni attuative di cui all'art. 2 sono approvate: a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio turistico di cui al Titolo VI , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa. 4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l'Ente competente indicato dalla presente legge e' la Provincia territorialmente competente.