Art. 69 
 
                      Norme transitorie comuni 
 
  1. Per quanto non disposto dalla presente legge,  sino  all'entrata
in vigore delle  sue  disposizioni  attuative  continuano  a  trovare
applicazione i regolamenti di attuazione  della  legge  regionale  n.
2/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Le disposizioni attuative di cui all'art. 2 sono approvate: 
    a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo  III,
Capo I, entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge; 
    b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV,  per  i
marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio
turistico di cui al Titolo VI ,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui  al  Titolo
III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. Le disposizioni attuative definiscono i termini  entro  i  quali
devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della
previgente normativa. 
  4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative  ai  sensi
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni)
l'Ente competente indicato  dalla  presente  legge  e'  la  Provincia
territorialmente competente.