Art. 71 Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) 1. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: «4. Il titolare di una struttura ricettiva e' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 per omissione della comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «4 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale e' omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalita' di verifica della comunicazione da parte delle Province sono stabilite con delibera della Giunta regionale.».