Art. 71 
 
        Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 
                (Organizzazione turistica regionale) 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 30  della  legge  regionale  n.  28/2006  e
successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Il  titolare  di  una  struttura   ricettiva   e'   soggetto
all'applicazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
15,00 ad euro  90,00  per  omissione  della  comunicazione  dei  dati
giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'art. 3,  comma
1, lettera e).». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «4 bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per  la
quale e' omessa la comunicazione dei dati giornalieri.  Le  modalita'
di  verifica  della  comunicazione  da  parte  delle  Province   sono
stabilite con delibera della Giunta regionale.».