Art. 72 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari); l'art. 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008); l'art. 29 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); l'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale); il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno); gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12, in materia di disciplina dell'attivita' estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37, in materia di percorsi pedonali comunali (creuze)); l'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi); l'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo); gli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singola disposizione attuativa, in relazione alle materie in essa disciplinata, sono abrogati i seguenti regolamenti attuativi approvati ai sensi della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni e integrazioni: 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)); 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)); 19 febbraio 2010, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari))); 23 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari)); 21 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010); 26 luglio 2011, n. 4 (Modifiche al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e balneari))); 24 luglio 2012, n. 4 (Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) e n. 1/2011 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))); 16 aprile 2013, n. 3 (Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))); 10 dicembre 2013, n. 8 (Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i. (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e modifiche ai Regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 3/2010)); 9 aprile 2014, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)) ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 novembre 2014 BURLANDO (Omissis).