Art. 72 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia  di
strutture turistico ricettive e balneari); 
    l'art.  15  della  legge  regionale  28  aprile   2008,   n.   10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008); 
    l'art.  29  della  legge  regionale  6   giugno   2008,   n.   14
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 
    l'art.  4  della  legge  regionale  11   maggio   2009,   n.   16
(Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale); 
    il Capo IV del Titolo III della legge regionale 13  giugno  2011,
n. 14 (Disposizioni di attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006  relativa  ai
servizi nel mercato interno); 
    gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9  agosto  2012,  n.  31
(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di
distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21  novembre
2007, n. 37 in materia di agriturismo,  pescaturismo  e  ittiturismo,
alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2, in materia  di  strutture
turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio  2007,
n. 1, in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n.
12, in materia di disciplina dell'attivita' estrattiva e  proroga  di
termini di cui alla legge regionale  1°  dicembre  2006,  n.  37,  in
materia di percorsi pedonali comunali (creuze)); 
    l'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1  (Misure  per
la salvaguardia e la valorizzazione  degli  alberghi  e  disposizioni
relative  alla  disciplina   e   alla   programmazione   dell'offerta
turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori
disposizioni in materia di alberghi); 
    l'art.  6  della  legge  regionale  24  febbraio   2014,   n.   2
(Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di  turismo,
cultura e spettacolo); 
    gli articoli 4 e 5 della legge regionale  13  marzo  2014,  n.  5
(Modifiche  di  normative  in  materia  di  turismo,  urbanistica  ed
edilizia). 
    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore  di  ogni  singola
disposizione  attuativa,  in   relazione   alle   materie   in   essa
disciplinata,  sono  abrogati  i   seguenti   regolamenti   attuativi
approvati ai sensi della  legge  regionale  n.  2/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
    30  gennaio  2009,  n.  2  (Disposizioni  di   attuazione   della
disciplina delle strutture ricettive  ricettive  alberghiere  di  cui
alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di
strutture turistico-ricettive e balneari)); 
    13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della  disciplina
delle strutture ricettive del tipo affittacamere di  cui  alla  legge
regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di  strutture
turistico - ricettive e balneari)); 
    19 febbraio 2010, n. 1 (Modifiche e integrazioni  al  regolamento
regionale 30 gennaio 2009, n. 2  (Disposizioni  di  attuazione  della
disciplina delle strutture ricettive alberghiere di  cui  alla  legge
regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di  strutture
turistico - ricettive e balneari))); 
    23  febbraio  2010,  n.  3  (Disposizioni  di  attuazione   della
disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della
legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2  (Testo  unico  in  materia  di
strutture turistico - ricettive e balneari)); 
    21  febbraio  2011,  n.  1  (Disposizioni  di  attuazione   della
disciplina delle strutture ricettive  all'aria  aperta  di  cui  alla
legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2  (Testo  unico  in  materia  di
strutture  turistico  -  ricettive  e  balneari)   e   modifiche   ai
Regolamenti Regionali n. 3/2009 e n. 3/2010); 
    26 luglio 2011, n. 4 (Modifiche al R.R. 30  gennaio  2009,  n.  2
(Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   delle   strutture
ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n.
2 (Testo  unico  in  materia  di  strutture  turistico-  ricettive  e
balneari))); 
    24 luglio 2012, n. 4 (Modifiche e integrazioni  da  apportare  ai
regolamenti regionali n. 3/2009  (Disposizioni  di  attuazione  della
disciplina delle strutture ricettive del tipo  affittacamere  di  cui
alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di
strutture turistico-ricettive e balneari)) e n. 1/2011  (Disposizioni
di attuazione della disciplina  delle  strutture  ricettive  all'aria
aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico
in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))); 
    16 aprile 2013, n. 3 (Modifiche  e  integrazioni  al  Regolamento
Regionale n. 2/2009  (Disposizioni  di  attuazione  della  disciplina
delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge  regionale  7
febbraio  2008  n.  2  (Testo   unico   in   materia   di   strutture
turistico-ricettive e balneari))); 
    10 dicembre 2013, n. 8 (Modifiche  da  apportare  al  regolamento
regionale n.  1/2011  e  s.m.i.  (Disposizioni  di  attuazione  della
disciplina delle strutture ricettive  all'aria  aperta  di  cui  alla
legge regionale 7 febbraio 2008 n.  2  (Testo  unico  in  materia  di
strutture turistico-ricettive e balneari) e modifiche ai  Regolamenti
regionali n. 3/2009 e n. 3/2010)); 
    9 aprile 2014, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009
e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni di attuazione
della disciplina delle strutture ricettive alberghiere  di  cui  alla
legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2  (Testo  unico  in  materia  di
strutture  turistico-ricettive  e  balneari))   ed   al   regolamento
regionale  n.  3/2010  e  successive  modificazioni  e   integrazioni
(Disposizioni di attuazione della disciplina  delle  altre  strutture
ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008,
n. 2 (Testo unico  in  materia  di  strutture  turistico-ricettive  e
balneari))). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 12 novembre 2014 
 
                              BURLANDO 
 
  (Omissis).