Art. 54
Effetti dei piani attuativi
1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla
data di efficacia della delibera che li approva.
2. La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste
dai piani attuativi e l'assolvimento da parte del soggetto privato
degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione nel loro
termine di efficacia, consente la realizzazione degli interventi
edilizi previsti anche dopo la scadenza del termine indicato nel
comma 1.
3. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza che siano state
realizzate le opere di urbanizzazione ai sensi del comma 2, le aree
incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una
densita' edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro
quadrato di lotto accorpato.
4. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal
comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree
interessate. In attesa della ripianificazione il comune puo' comunque
autorizzare interventi in deroga al limite di densita' fondiaria,
secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione
delle aree e' atto obbligatorio.