Art. 54 
 
                     Effetti dei piani attuativi 
 
  1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a  decorrere  dalla
data di efficacia della delibera che li approva. 
  2. La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste
dai piani attuativi e l'assolvimento da parte  del  soggetto  privato
degli obblighi a suo carico  derivanti  dalla  convenzione  nel  loro
termine di efficacia,  consente  la  realizzazione  degli  interventi
edilizi previsti anche dopo la  scadenza  del  termine  indicato  nel
comma 1. 
  3. Decorsi i termini previsti dal comma 1  senza  che  siano  state
realizzate le opere di urbanizzazione ai sensi del comma 2,  le  aree
incluse nei piani attuativi  sono  utilizzabili  nei  limiti  di  una
densita' edilizia  fondiaria  di  0,01  metri  cubi  per  ogni  metro
quadrato di lotto accorpato. 
  4. Entro diciotto mesi dalla  scadenza  del  termine  previsto  dal
comma 1 il comune  deve  definire  la  nuova  disciplina  delle  aree
interessate. In attesa della ripianificazione il comune puo' comunque
autorizzare interventi in deroga al  limite  di  densita'  fondiaria,
secondo quanto previsto dal titolo  IV,  capo  VI.  La  ridefinizione
delle aree e' atto obbligatorio.