Art. 55 
 
                   Limiti alle variazioni di piano 
 
  1. Nel periodo di efficacia decennale del piano  attuativo  possono
essere apportate varianti al piano se, per necessita' sopravvenute di
natura tecnico-costruttiva  o  per  mutate  esigenze  funzionali,  e'
necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto  previsto.  Le
varianti  sono  approvate,  anche  a  seguito  di   richiesta   degli
interessati, con la procedura relativa al piano  attuativo  e  devono
risultare  conformi  agli  strumenti  urbanistici  e  alle  leggi   e
regolamenti in vigore al  momento  della  richiesta;  inoltre  devono
essere sottoscritte da tutti i proprietari. Se le  varianti  incidono
sulla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,  il   comune,
unitamente all'approvazione della variante, predispone  le  modifiche
alla convenzione e ne promuove la sottoscrizione. 
  2. Nel periodo di efficacia decennale del  piano,  il  comune,  con
procedura di variante  al  PRG,  puo'  motivatamente  introdurre  una
disciplina delle aree comprese nel piano attuativo diversa da  quella
prevista dal piano stesso,  in  ragione  di  circostanze  o  esigenze
sopravvenute. In questo caso il soggetto che ha eseguito interventi o
sostenuto spese ha titolo per ottenere dal comune il  rimborso  delle
spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite,  per  la
parte divenuta inutilizzabile. 
  3. Il piano attuativo puo' stabilire che determinate modifiche  non
sostanziali,  individuate  dal   piano   medesimo,   possono   essere
effettuate in fase di  esecuzione  del  piano  senza  richiedere  una
variante, quando queste modifiche non alterano in modo  significativo
l'impostazione   tipologica   degli   edifici,   non   incidono   sul
dimensionamento globale degli  insediamenti  e  non  diminuiscono  la
dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.