Art. 55
Limiti alle variazioni di piano
1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo possono
essere apportate varianti al piano se, per necessita' sopravvenute di
natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, e'
necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Le
varianti sono approvate, anche a seguito di richiesta degli
interessati, con la procedura relativa al piano attuativo e devono
risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e
regolamenti in vigore al momento della richiesta; inoltre devono
essere sottoscritte da tutti i proprietari. Se le varianti incidono
sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il comune,
unitamente all'approvazione della variante, predispone le modifiche
alla convenzione e ne promuove la sottoscrizione.
2. Nel periodo di efficacia decennale del piano, il comune, con
procedura di variante al PRG, puo' motivatamente introdurre una
disciplina delle aree comprese nel piano attuativo diversa da quella
prevista dal piano stesso, in ragione di circostanze o esigenze
sopravvenute. In questo caso il soggetto che ha eseguito interventi o
sostenuto spese ha titolo per ottenere dal comune il rimborso delle
spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la
parte divenuta inutilizzabile.
3. Il piano attuativo puo' stabilire che determinate modifiche non
sostanziali, individuate dal piano medesimo, possono essere
effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una
variante, quando queste modifiche non alterano in modo significativo
l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la
dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.