Art. 56
Effetti espropriativi dei piani attuativi
d'iniziativa pubblica
1. I comuni possono espropriare:
a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa
pubblica di riqualificazione urbana;
b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per
specifiche finalita' che riguardano l'individuazione delle aree e
degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi
dell'art. 50, comma 4, lettera a).
2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono
essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia
abitativa pubblica o ceduti in proprieta', previa stipula di
un'apposita convenzione:
a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - societa' per
azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di
edilizia abitativa;
b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni
in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della
legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», per la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i
soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia
agevolata;
d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse
pubblico previste dai piani.
3. Il comune stabilisce l'ordine di priorita' di assegnazione delle
aree ai soggetti indicati nel comma 2.
4. Il comune puo' individuare, nell'ambito dei piani attuativi di
riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, e dei
piani attuativi per specifiche finalita' che riguardano
l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia
pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a), le
aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che
possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a.
5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici,
delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalita' che
riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a
edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4,
lettera a), puo' essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti
in cooperativa, se cio' e' compatibile con le esigenze dei soggetti
indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle
aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia
agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A
tal fine i proprietari, entro le quantita' volumetriche e i termini
annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di
costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle
prescrizioni dei piani.
6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del
comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il
quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso
degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei
lavori nel termine di validita' del titolo edilizio comporta
l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura pari a meta' del valore dell'immobile,
determinato ai sensi dell'art. 131 della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).