Art. 57
Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana
finalizzati al recupero degli insediamenti storici
1. Se i proprietari delle aree e degli edifici individuati come
insediamenti storici non provvedono all'esecuzione delle opere e
degli interventi previsti nel PRG o nei piani attuativi finalizzati
al loro recupero, nel termine fissato dagli strumenti di
pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento,
il comune puo' deliberare di procedere all'espropriazione per
pubblica utilita' delle aree e degli edifici. La deliberazione del
comune costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere e degli interventi, se la
dichiarazione non e' gia' intervenuta in ragione dell'approvazione
del piano attuativo o di un altro atto o provvedimento. Se l'immobile
puo' essere destinato a residenza, il comune ha la facolta' di
demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili
espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA
s.p.a.
2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del
patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, se i
proprietari di almeno il 60 per cento, in termini volumetrici, di un
edificio che fa parte di un insediamento storico intendono effettuare
interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione
dei lavori deve, per ragioni strutturali o di convenienza economica,
interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari
non hanno aderito all'esecuzione dei lavori, il comune, dopo avere
accertato, entro un congruo termine e con le forme e le modalita'
ritenute piu' opportune, la sussistenza della mancata adesione di
questi ultimi, puo' procedere all'espropriazione della parte residua
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Se per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dal PRG e
dai relativi piani attuativi e' necessario disporre temporaneamente,
anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a
quelle interessate dai lavori o dalle opere, la Provincia, su
richiesta del comune o dei diretti interessati, autorizza
l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'art.
28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale
sugli espropri 1993).