Art. 79 
 
                      Licenze di attingimento. 
 
  1. II  settore  competente  puo'  rilasciare  licenze  annuali  per
l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo
di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni,
posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che: 
    a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a  minuto
secondo; 
    b) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del
corso d'acqua; 
    c) non  siano  alterate  le  condizioni  del  corso  d'acqua  con
pericolo per le  utenze  esistenti  e  sia  salvaguardato  il  minimo
deflusso costante vitale del corso d'acqua. 
  2. L' istanza per il rilascio  della  licenza  di  attingimento  e'
redatta secondo le specifiche dell'allegato D parte IV. 
  3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire
al settore competente preferibilmente entro il 30  marzo  di  ciascun
anno. 
  4. Qualora previsto dalla  pianificazione  di  bacino,  il  settore
competente, effettuate le  verifiche  di  compatibilita',  predispone
elenchi  delle  domande  procedibili,  divisi  per  corpo  idrico  di
prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento
quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa  e  di
eventuale restituzione, l'uso della risorsa,  la  portata  massima  e
media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi. 
  5. Gli elenchi di cui al comma  4  sono  inviati  all'Autorita'  di
bacino  competente  per  il  relativo  parere,  se   previsto   dalla
pianificazione di bacino. 
  6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di  attingimento
puo' essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di  domande
ed e' notificato al richiedente per estratto. 
  7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione
annuale per attingimento e' di quarantacinque giorni. 
  8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il  termine  per  assolvere
agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.