Art. 79 Licenze di attingimento. 1. II settore competente puo' rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che: a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo; b) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua; c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua. 2. L' istanza per il rilascio della licenza di attingimento e' redatta secondo le specifiche dell'allegato D parte IV. 3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno. 4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilita', predispone elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi. 5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorita' di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino. 6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento puo' essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed e' notificato al richiedente per estratto. 7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento e' di quarantacinque giorni. 8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.