Art. 80 Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo 1. Il concessionario a cui e' stata revocata la concessione nei casi di cui all'art. 75 comma 2, lettere c), d) ed e) puo' essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo e' soggetto: a) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui e' riferito l'utilizzo di soccorso; b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti; c) all'istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. 2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualita' e quantita' delle acque erogate, tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non e' consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione. 4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario e' tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'art. 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti. 5. Al termine dell'utilizzo,il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933, e' vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.