Art. 80 
 
Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo 
 
  1. Il concessionario a cui e' stata  revocata  la  concessione  nei
casi di cui all'art. 75 comma 2, lettere c), d)  ed  e)  puo'  essere
autorizzato, mediante apposita concessione  per  uso  sostitutivo,  a
mantenere l'opera di captazione. Il rilascio  della  concessione  per
utilizzo sostitutivo e' soggetto: 
    a) al  pagamento  del  canone  minimo  forfettario  nella  misura
stabilita per la categoria d'uso a  cui  e'  riferito  l'utilizzo  di
soccorso; 
    b) alla predeterminazione dei  quantitativi  massimi  giornalieri
assentiti; 
    c) all'istallazione di  idoneo  dispositivo  di  misurazione  dei
prelievi in attuazione dell'art. 95, comma 3 del decreto  legislativo
n. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. 
  2. I prelievi di acqua  per  utilizzo  sostitutivo  possono  essere
attivati  esclusivamente  in  caso  di   disservizi   dell'acquedotto
pubblico o consortile che  influiscono  sulla  qualita'  e  quantita'
delle acque erogate,  tali  da  compromettere  l'uso  della  risorsa.
L'attivazione del prelievo non e' consentita ove i  disservizi  siano
imputabili a comportamento del concessionario. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, il  settore  competente  appone  idonei
sigilli all'opera di captazione, previa lettura  del  dispositivo  di
misurazione. 
  4. Nei casi di cui al comma  2,  il  concessionario  provvede  alla
rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione  al
settore  competente  il  quale,  previa  verifica  dei   presupposti,
autorizza  il  prelievo  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario  e'  tenuto
al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'art. 14,  in  misura
proporzionale ai volumi annui assentiti. 
  5. Al  termine  dell'utilizzo,il  settore  competente  provvede  al
ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'art.  17  del
regio decreto n. 1775/1933, e' vietata la prosecuzione  dei  prelievi
per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che  ne  hanno
determinato l'attivazione.