Art. 81 
 
                      Concessioni preferenziali 
 
  1. La concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto
n. 1775/1933 ed all'art. 95,  comma  6  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 puo' essere assentita: 
    a) a colui che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del  decreto  legge
28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni diverse)  convertito,  con  modificazioni,
con legge26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto  espressa  richiesta
entro  il  31  dicembre  2007,   per   il   quantitativo   di   acqua
effettivamente utilizzata al 10 agosto  1999  e  prelevata  da  corpi
idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche; 
    b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio  1993,
n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia
presentato,  entro  il  31  dicembre  2007,  la  denuncia  di   pozzo
realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999;  tale  denuncia,  ove
riferita a pozzo per uso non domestico, e' equiparata alla istanza di
concessione preferenziale. 
  2. La concessione preferenziale  e'  accordata  con  esclusione  di
qualunque concorrente. 
  3.   Il   settore   competente,   effettuate   le   verifiche    di
compatibilita',  predispone  un  elenco  delle  domande  procedibili,
raggruppate per  corpo  idrico,  contenente  gli  elementi  utili  ad
individuare la derivazione, tra i quali  i  dati  identificativi  del
richiedente, il luogo di presa e  di  eventuale  restituzione,  l'uso
della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume  annuo
espresso in metri cubi, la portata media e massima  coerente  con  la
destinazione d'uso, da assentire in concessione. 
  4.  Gli  elenchi  di  cui  al  paragrafo  precedente  sono  inviati
all'Autorita' di bacino competente e, nei casi  previsti,  agli  enti
gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere. 
  5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione
all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per
un periodo di 15 giorni  consecutivi  degli  elenchi  ai  fini  della
presentazione di eventuali osservazioni e  opposizioni  da  parte  di
titolari di interessi pubblici o  privati  nonche'  di  portatori  di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o  comitati  cui  possa
derivare un pregiudizio. 
  6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della  concessione,
da parte di titolari di interessi  pubblici  o  privati,  nonche'  di
portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente
entro quindici giorni dalla pubblicazione degli  elenchi  sugli  albi
pretori dei comuni interessati. 
  7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al  comma  4  e
dato atto delle osservazioni ed  opposizioni  pervenute,  rilascia  i
provvedimenti di concessione,  impartendo  le  prescrizioni  volte  a
garantire il  DMV  delle  acque  e  ad  assicurare  l'equilibrio  del
bilancio idrico. A tal fine il provvedimento  puo',  con  riferimento
alle categorie d'uso di cui all'art. 3: 
    a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del
procedimento di rilascio della  concessione,  secondo  gli  indirizzi
derivanti dalla pianificazione di bacino; 
    b) prevedere le misure di risparmio  dell'uso  di  acqua  di  cui
all'art. 4. 
  8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a  verifica  di
assoggettabilita' oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui
agli articoli 65, 66, 67, 68. 
  9. I soggetti autorizzati al prelievo  di  acqua  in  pendenza  del
procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti
agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. 
  10. Nei casi di crisi idrica e  idropotabile  dichiarata  ai  sensi
della legge regionale  n.  24/2012,  in  attesa  del  rilascio  della
concessione preferenziale di cui al comma 1, il  settore  competente,
con  decreto  dirigenziale,   detta   disposizioni   limitative   dei
quantitativi in uso, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. 
  11. Ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo n.  152/2006,  il
pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del
procedimento ed e' corrisposto in  forma  di  indennita'  provvisoria
stabilita sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore  competente,
a conclusione del procedimento, procede  all'adeguamento  del  canone
qualora i  quantitativi  di  acqua  assentiti  dal  provvedimento  di
concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti. 
  12.  Chiunque,  dopo  aver  presentato   domanda   di   concessione
preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne
da comunicazione  al  settore  competente,  allegando  i  dati  ed  i
documenti relativi al soggetto che subentra. 
  13. La richiesta di variazione  di  titolarita'  della  istanza  di
concessione  preferenziale  contiene  riferimenti  alle  ragioni  del
subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto  subentrante  ha
la disponibilita' delle opere o del fondo. 
  14. Il settore competente, previa istruttoria  sulla  richiesta  ed
esauriti  gli  eventuali  adempimenti  di   legge   in   materia   di
comunicazioni e informazioni antimafia, notifica  al  richiedente  il
cambio di titolarita' dell'istanza entro il termine massimo di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.