Art. 87 Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo 1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attivita' tipiche: a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico; c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico; d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero. 2. Nell'esercizio delle attivita' tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 79/2011. 3. Rientrano tra le attivita' complementari delle agenzie di viaggio: a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonche' l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale; d) ogni altra forma di attivita' connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attivita' di pubblico spettacolo. 4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'art. 98 purche' si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresi' stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'art. 96.