Art. 87 
 
     Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo 
 
  1. Sono agenzie  di  viaggio  e  turismo,  di  seguito  agenzie  di
viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attivita' tipiche: 
    a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per  singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; 
    b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per  singole
persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera
a)  o  di  singoli  servizi  separati,  gite,  escursioni  e   visite
individuali o collettive con vendita diretta al pubblico; 
    c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e  organizzati,
per singole persone o per  gruppi,  dalle  imprese  che  svolgono  le
attivita' di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati,
gite, escursioni  e  visite  individuali  o  collettive  con  vendita
diretta al pubblico; 
    d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno  e  per
l'estero. 
  2.  Nell'esercizio   delle   attivita'   tipiche   di   produzione,
organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e  soggiorni,  le
agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i  quali  viene
procurato al cliente il pacchetto turistico, ai  sensi  dell'art.  34
del decreto legislativo n. 79/2011. 
  3. Rientrano  tra  le  attivita'  complementari  delle  agenzie  di
viaggio: 
    a) l'informazione  e  l'assistenza  ai  propri  clienti,  nonche'
l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza
e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; 
    b)  la  prenotazione  dei  servizi  di  ristoro  e  di  strutture
ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per
i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed
esteri; 
    c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza  turistica
eventualmente  affidati  dal  comune  con  l'utilizzazione  di  segni
distintivi  diversi  da  quelli  che  contrassegnano  gli  uffici  di
informazione locale; 
    d) ogni altra forma di  attivita'  connessa  con  la  vendita  di
servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di  biglietti  per
attivita' di pubblico spettacolo. 
  4. Le agenzie di viaggio di cui al comma  1,  lettera  a),  possono
stipulare contratti direttamente con i soggetti di  cui  all'art.  98
purche' si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso»,  organizzati
e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti  non
inferiore a venti. Possono altresi' stipulare contratti  direttamente
con i soggetti di cui all'art. 96.