Art. 88 
 
         Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita' 
 
  1. Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  agenzia  di  viaggio  sono
necessari i seguenti requisiti personali e professionali: 
    a) assenza di condanne con  sentenza  passata  in  giudicato  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o  che  siano
decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e'  stata  scontata,  o
che  con  sentenza  passata  in  giudicato  sia  stata  concessa   la
sospensione condizionale della pena; 
    b) il requisito professionale di cui all'art. 94. 
  2.  I  requisiti  personali  e  professionali  sono  posseduti  dal
titolare, dal  rappresentante  legale  o  dal  direttore  tecnico  se
diverso dal titolare o dal rappresentante legale. 
  3. In caso di vendita diretta al pubblico l'attivita' e' esercitata
in un locale aperto al pubblico. 
  4. E'  inoltre  necessario  che  sia  stato  assolto  l'obbligo  di
stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 91, commi 1 e 2. 
  5. La denominazione dell'agenzia non puo' essere uguale o simile ad
altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, ne'
essere quella di regioni o comuni italiani.