Art. 88 Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita' 1. Per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali: a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) il requisito professionale di cui all'art. 94. 2. I requisiti personali e professionali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico se diverso dal titolare o dal rappresentante legale. 3. In caso di vendita diretta al pubblico l'attivita' e' esercitata in un locale aperto al pubblico. 4. E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 91, commi 1 e 2. 5. La denominazione dell'agenzia non puo' essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, ne' essere quella di regioni o comuni italiani.