Art. 89 Esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio 1. L'apertura di un'agenzia di viaggio e' soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 88. 3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6. 4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della societa', alla sede, e' comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta. 5. Ogni variazione relativa all'attivita' esercitata tra quelle di cui all'art. 87, comma 1, e' soggetta a SCIA. 6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare e' soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio. 7. Le agenzie che svolgono attivita' stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime. 8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Citta' metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attivita' e le relative variazioni.