Art. 89 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
                        di agenzia di viaggio 
 
  1. L'apertura di un'agenzia  di  viaggio  e'  soggetta  a  SCIA  da
presentare, esclusivamente in via telematica,  allo  SUAP  competente
per territorio. 
  2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli
obblighi di cui all'art. 88. 
  3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia
della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6. 
  4. Ogni variazione  relativa  alla  denominazione  dell'agenzia  di
viaggio, al titolare, alla persona preposta alla  direzione  tecnica,
alla denominazione o alla ragione sociale della societa', alla  sede,
e'  comunicata  allo  SUAP  entro  trenta  giorni  dalla   variazione
intervenuta. 
  5. Ogni variazione relativa all'attivita' esercitata tra quelle  di
cui all'art. 87, comma 1, e' soggetta a SCIA. 
  6. L'apertura di filiali,  succursali  e  altri  punti  vendita  di
agenzie gia' legittimate ad operare e' soggetta a comunicazione  allo
SUAP competente per territorio. 
  7.  Le  agenzie  che  svolgono  attivita'   stagionale   concludono
esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si
svolgono integralmente durante i periodi di  apertura  delle  agenzie
medesime. 
  8. Lo SUAP, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  al
comune capoluogo o alla Citta' metropolitana di Firenze  copia  della
SCIA di inizio attivita' e le relative variazioni.