Art. 90 Attivita' complementari 1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio e' consentito lo svolgimento di attivita' complementari di cui all'art. 87, comma 3, nonche' di ogni altra attivita' complementare nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purche' l'attivita' di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza e' valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.