Art. 90 
 
                       Attivita' complementari 
 
  1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio  e'  consentito
lo svolgimento di attivita' complementari di cui all'art.  87,  comma
3, nonche' di  ogni  altra  attivita'  complementare  nell'osservanza
delle rispettive  normative  di  settore  e  purche'  l'attivita'  di
agenzia di viaggio sia prevalente  rispetto  a  tutte  le  altre.  La
prevalenza e' valutata  sulla  base  del  numero  di  addetti  e  del
fatturato.