Art. 91 Polizze assicurative 1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita' civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del decreto legislativo n. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto. 2. Le agenzie di viaggio sono altresi' tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 79/2011. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Citta' metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.