Art. 91 
 
                        Polizze assicurative 
 
  1.  Le  agenzie  di  viaggio  sono  tenute  a   stipulare   polizze
assicurative di responsabilita' civile a favore del turista, ai sensi
degli articoli 19 e 50, comma 1, del decreto legislativo n.  79/2011,
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45  e  47  del
medesimo decreto. 
  2. Le agenzie di viaggio sono altresi' tenute a  stipulare  polizze
assicurative o a fornire garanzie bancarie  ai  sensi  dell'art.  50,
comma 2, del decreto legislativo n. 79/2011. 
  3. Entro il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  agenzie  di  viaggio
presentano  al  comune  capoluogo  di   provincia   o   alla   Citta'
metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai
commi 1 e 2.