Art. 92 Chiusura temporanea dell'agenzia 1. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi. 2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi e' comunicata allo SUAP competente per territorio. 3. In ogni caso l'agenzia non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.