Art. 92 
 
                  Chiusura temporanea dell'agenzia 
 
  1. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia  di  viaggio  per  un
periodo superiore a otto mesi consecutivi. 
  2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di
almeno quindici giorni consecutivi e' comunicata allo SUAP competente
per territorio. 
  3. In ogni caso l'agenzia non puo' procedere alla chiusura  fino  a
che sono in corso di svolgimento i contratti  relativi  a  viaggi  da
essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.