Art. 93 
 
                Agenzie di viaggio e turismo on line 
 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo che  operano  con  strumenti  di
comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo,  ad  esclusione  dell'art.  88,
comma 3. 
  2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 e' soggetta a SCIA da
presentare allo SUAP competente per territorio.