Art. 93 Agenzie di viaggio e turismo on line 1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell'art. 88, comma 3. 2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 e' soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.