Art. 64 
 
                    Organizzazione della gestione 
                 (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1.  La  gestione  degli  ungulati   e'   realizzata   per   ciascun
comprensorio di cui all'art. 6-bis della l.r. 3/1994  tramite  unita'
di gestione costituite dai distretti,  dagli  istituti  faunistici  e
dalle aree protette. 
  2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici  a  cavallo  tra
due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.