Art. 64 Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. La gestione degli ungulati e' realizzata per ciascun comprensorio di cui all'art. 6-bis della l.r. 3/1994 tramite unita' di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette. 2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici a cavallo tra due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.