Art. 65 Monitoraggio degli ungulati (art. 9 della l.r. 10/2016, art. 13-quater della l.r. 3/1994) 1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalita' per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dai responsabili delle aree protette. 2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti sul SIFV di cui all'art. 96. Gli ATC si dotano di sistemi «web-gis» di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il SIFV e che garantiscano l'accesso agli uffici regionali. 3. Fino alla predisposizione del sistema informativo i dati devono essere inviati con le modalita' stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale. 4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unita' di gestione.