Art. 65 
 
Monitoraggio  degli  ungulati  (art.  9  della  l.r.  10/2016,   art.
                    13-quater della l.r. 3/1994) 
 
  1.  La  competente  struttura  della  Giunta  regionale  indica  in
apposite linee guida le modalita' per il monitoraggio degli  ungulati
da parte degli ATC, dei titolari  degli  istituti  faunistici  e  dai
responsabili delle aree protette. 
  2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti sul  SIFV  di  cui
all'art. 96. Gli ATC si dotano  di  sistemi  «web-gis»  di  raccolta,
gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili  con  il
SIFV e che garantiscano l'accesso agli uffici regionali. 
  3. Fino alla predisposizione del sistema informativo i dati  devono
essere inviati con le modalita' stabilite dalla competente  struttura
della  Giunta  regionale  su  specifiche  schede  predisposte   dalla
competente struttura della Giunta regionale. 
  4.  Gli  ATC  organizzano  la  raccolta  dei  dati  di  censimento,
monitoraggio e prelievo in modo  omogeneo  da  parte  dei  cacciatori
iscritti, raccogliendoli per unita' di gestione.