Art. 66 
 
              Gestione degli ungulati nelle aree vocate 
                     (art. 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e  delle
aree protette per la predisposizione della proposta di piano  annuale
di gestione degli ungulati di cui all'art.  6,  comma  2  della  l.r.
10/2016,  relativa  al  territorio  di  propria  competenza,  possono
instaurare forme di  collaborazione  nelle  fasi  di  monitoraggio  e
redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani  di  ciascuna
unita' di gestione per la loro organizzazione ed  omogeneizzazione  a
livello di comprensorio. 
  2. Il piano  annuale  di  gestione  ungulati  del  comprensorio  e'
costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti: 
    a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti
nel comprensorio; 
    b) ripartizione ed analisi dei danni,  suddivisi  tra  richiesti,
periziati e liquidati, del periodo  precedente  riferiti  a  ciascuna
coltura danneggiata; 
    c)  quantificazione  e  ripartizione  delle  diverse  misure   di
prevenzione poste in essere; 
    d)  ripartizione  complessiva  del  prelievo   effettuato   nella
stagione precedente e relazione con i piani assegnati; 
    e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per  ciascuna  unita'
di gestione e sua ripartizione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riassunte,  per  ciascuna
unita' di gestione, in schede predisposte dalla competente  struttura
della Giunta regionale. Le informazioni cartografi che sono  prodotte
in formato digitale shp. 
  4. La proposta di piano del comprensorio e'  predisposta  dall'ATC,
sentiti  i  responsabili  dei  distretti  ed  trasmessa  alla  Giunta
regionale che la approva nei successivi novanta giorni, previo parere
dell'ISPRA. 
  5. La  competente  struttura  della  Giunta  regionale  esamina  la
proposta   di   piano    del    comprensorio,    anche    avvalendosi
dell'osservatorio  per  la  fauna  e  l'attivita'  venatoria  di  cui
all'art. 10 della l.r. 3/1994, e ne  valuta  la  rispondenza  con  le
linee guida di cui all'art. 65 anche  attraverso  specifici  incontri
tecnici con l'ATC e i rappresentanti delle  unita'  di  gestione.  La
competente   struttura   della   Giunta   regionale   puo'   chiedere
integrazioni e modifiche finalizzate  alla  migliore  gestione  delle
popolazioni, dell'attivita'  di  prelievo  e  della  prevenzione  dei
danni.