Art. 66 Gestione degli ungulati nelle aree vocate (art. 6 della l.r. 10/2016) 1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 10/2016, relativa al territorio di propria competenza, possono instaurare forme di collaborazione nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unita' di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio. 2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio e' costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti: a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio; b) ripartizione ed analisi dei danni, suddivisi tra richiesti, periziati e liquidati, del periodo precedente riferiti a ciascuna coltura danneggiata; c) quantificazione e ripartizione delle diverse misure di prevenzione poste in essere; d) ripartizione complessiva del prelievo effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati; e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per ciascuna unita' di gestione e sua ripartizione. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riassunte, per ciascuna unita' di gestione, in schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografi che sono prodotte in formato digitale shp. 4. La proposta di piano del comprensorio e' predisposta dall'ATC, sentiti i responsabili dei distretti ed trasmessa alla Giunta regionale che la approva nei successivi novanta giorni, previo parere dell'ISPRA. 5. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'art. 65 anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC e i rappresentanti delle unita' di gestione. La competente struttura della Giunta regionale puo' chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attivita' di prelievo e della prevenzione dei danni.