Art. 67 
 
            Gestione degli ungulati nelle aree non vocate 
                     (art. 4 della l.r. 10/2016) 
 
  1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi
dell'osservatorio di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994,  sentiti  gli
ATC, provvede  annualmente  entro  il  30  aprile  a  predisporre  la
proposta di piano di prelievo per ciascuna specie  per  le  aree  non
vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e  di
monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti  delle  unita'
di gestione in esse incluse. 
  2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non  vocate
per gli ungulati e' organizzata dai soggetti gestori delle unita'  di
gestione incluse. 
  3.  Per  ciascun  comprensorio  le  attivita'   di   consegna   dei
contrassegni e di consegna e ritiro delle schede  di  prelievo  o  la
gestione dei sistemi di teleprenotazione  sono  svolte  dall'ATC.  Il
possesso  del  contrassegno  e  della  relativa  scheda  di  prelievo
rappresentano condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti.
Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo  fornendo  ai
cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le  specie  da
apporsi senza ritardo sui capi abbattuti e attivando rapide forme  di
raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle  indicazioni  fornite
dalla competente struttura della Giunta regionale. 
  4. Durante i periodi riservati al prelievo  selettivo  il  soggetto
gestore di ciascuna unita' di gestione definisce e ripartisce  tra  i
cacciatori i settori di prelievo nei quali attuare gli  abbattimenti,
garantendone l'accesso nei periodi previsti dal calendario  venatorio
o dagli atti specifici  di  pianificazione  dei  prelievi,  di  norma
mediante  l'utilizzo  di  sistemi  telefonici   ed   informatici   di
prenotazione delle uscite. 
  5. Per il prelievo del cinghiale la tecnica della girata, la caccia
in forma singola, sia da appostamento che in  cerca,  sono  attuabili
nei periodi e negli orari  specificatamente  fissati  dal  calendario
venatorio. Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono
essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato. 
  6. I cacciatori di ungulati nelle attivita' di cui  al  comma  5  e
nelle aree non vocate debbono indossare  obbligatoriamente  indumenti
ad alta visibilita'. 
  7. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori esercitanti il prelievo
selettivo  nelle  aree  non  vocate  la  disponibilita'  a   svolgere
attivita' di  monitoraggio,  anche  nelle  aree  vocate.  Il  mancato
svolgimento delle attivita' suddette e la  mancata  riconsegna  delle
schede di abbattimento compilate, puo' comportare l'esclusione  o  la
riduzione  del  numero  di  contrassegni  consegnati  al   cacciatore
nell'annata successiva. 
  8. Il prelievo nelle aree non  vocate  e'  eseguito  a  scalare  ed
esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed
eta' almeno sino al raggiungimento del 70  per  cento  del  piano  di
prelievo. 
  9. Il prelievo selettivo del cinghiale nelle  aree  non  vocate  di
dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree  vocate,  e'
riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto
e al conduttore del fondo se abilitato.