Art. 67 Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (art. 4 della l.r. 10/2016) 1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie per le aree non vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unita' di gestione in esse incluse. 2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non vocate per gli ungulati e' organizzata dai soggetti gestori delle unita' di gestione incluse. 3. Per ciascun comprensorio le attivita' di consegna dei contrassegni e di consegna e ritiro delle schede di prelievo o la gestione dei sistemi di teleprenotazione sono svolte dall'ATC. Il possesso del contrassegno e della relativa scheda di prelievo rappresentano condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie da apporsi senza ritardo sui capi abbattuti e attivando rapide forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. 4. Durante i periodi riservati al prelievo selettivo il soggetto gestore di ciascuna unita' di gestione definisce e ripartisce tra i cacciatori i settori di prelievo nei quali attuare gli abbattimenti, garantendone l'accesso nei periodi previsti dal calendario venatorio o dagli atti specifici di pianificazione dei prelievi, di norma mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici di prenotazione delle uscite. 5. Per il prelievo del cinghiale la tecnica della girata, la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio. Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato. 6. I cacciatori di ungulati nelle attivita' di cui al comma 5 e nelle aree non vocate debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilita'. 7. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori esercitanti il prelievo selettivo nelle aree non vocate la disponibilita' a svolgere attivita' di monitoraggio, anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attivita' suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, puo' comportare l'esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva. 8. Il prelievo nelle aree non vocate e' eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed eta' almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo. 9. Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, e' riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.