Art. 69 
 
Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico
  venatorie e agrituristico - venatorie (articoli 4 e  6  della  l.r.
  10/2016; articoli 20 e 21 l.r. 3/1994) 
 
  1. Le aziende faunistico  venatorie  e  agrituristico-venatorie,  o
loro porzioni,  ricadenti  in  area  vocata,  costituiscono  ciascuna
singole unita' di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In
esse i censimenti e il prelievo degli ungulati  sono  organizzati  ed
effettuati  a  cura  dal  titolare  dell'autorizzazione  secondo   le
metodologie indicate nelle linee guida di cui all'art. 65. 
  2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad  inviare  con  le
modalita' stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale
entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati  di
prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano  per  l'annata
venatoria successiva, compilando  gli  specifici  campi  del  modello
informatizzato. 
  3. I risultati di prelievo relativi  all'area  non  vocata  debbono
essere comunicati entro il secondo giorno  del  mese  successivo.  Il
mancato invio del piano di prelievo e delle  informazioni  richieste,
entro il termine stabiliti  possono  comportare  la  sospensione  del
piano annuale e la mancata approvazione del piano di  gestione  degli
ungulati. 
  4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico
venatorie il prelievo selettivo puo' essere  eseguito  da  cacciatori
muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche  conseguita
in  altre  Regioni  o  da  cacciatori  accompagnati   da   cacciatore
abilitato. 
  5. Gli ungulati  abbattuti  all'interno  delle  aziende  faunistico
venatorie e  delle  aziende  agrituristico  venatorie  devono  essere
registrati  e  bollati  con  corrispondenti   contrassegni   numerati
inamovibili  senza  ritardo.  Tali  contrassegni   sono   predisposti
dall'azienda  secondo  le   specifiche   indicate   dalla   struttura
competente della Giunta regionale ad  eccezione  di  quelli  relativi
alla caccia di selezione al cinghiale che sono ritirati presso l'ATC. 
  6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico
venatorie, o in loro porzione, che ricadano in area vocata, durante i
periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia  al  cinghiale
puo' essere esercitata sia in forma singola che in girata e braccata. 
  7. Il titolare della azienda  agrituristico  venatoria  situata  in
area  vocata  organizza  il  prelievo  del  cinghiale   in   braccata
attraverso le squadre di caccia operanti nei  distretti  limitrofi  o
confinanti, proponendo all'ATC le giornate, le modalita' ed il numero
dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di  collaborazione
o accordo da parte dell'ATC o delle squadre individuate dal titolare,
questi puo' organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura
si applica per la caccia di selezione su cervidi  e  bovidi  in  area
vocata,  sostituendo  le  squadre  con  i  cacciatori  di   selezione
assegnati al distretto.