Art. 69 Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico - venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016; articoli 20 e 21 l.r. 3/1994) 1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole unita' di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'art. 65. 2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad inviare con le modalita' stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato. 3. I risultati di prelievo relativi all'area non vocata debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabiliti possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati. 4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo selettivo puo' essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre Regioni o da cacciatori accompagnati da cacciatore abilitato. 5. Gli ungulati abbattuti all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili senza ritardo. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale ad eccezione di quelli relativi alla caccia di selezione al cinghiale che sono ritirati presso l'ATC. 6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, o in loro porzione, che ricadano in area vocata, durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale puo' essere esercitata sia in forma singola che in girata e braccata. 7. Il titolare della azienda agrituristico venatoria situata in area vocata organizza il prelievo del cinghiale in braccata attraverso le squadre di caccia operanti nei distretti limitrofi o confinanti, proponendo all'ATC le giornate, le modalita' ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione o accordo da parte dell'ATC o delle squadre individuate dal titolare, questi puo' organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione su cervidi e bovidi in area vocata, sostituendo le squadre con i cacciatori di selezione assegnati al distretto.