Art. 70 Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti negli albi di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). 2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento. 3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, puo' effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero puo' altresi' essere effettuato dal conduttore abilitato, purche' accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto. 4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio regionale possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.