Art. 70 
 
    Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. Fermo restando che i capi feriti in  azione  di  caccia  possono
essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi,  il
comitato di gestione dell'ATC organizza forme di  recupero  dei  capi
feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti
negli albi di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). 
  2. Durante le operazioni  di  recupero  i  conduttori  di  cani  da
traccia utilizzano cani qualificati in prove di  lavoro  riconosciute
dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare
armi con o senza ottica di puntamento. 
  3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di  personale  di
vigilanza dell'istituto o con il suo  consenso,  puo'  effettuare  il
recupero anche all'interno di aree a  gestione  privata  o  poste  in
divieto di caccia. Il recupero puo' altresi'  essere  effettuato  dal
conduttore abilitato, purche' accompagnato o sotto  il  coordinamento
del personale della polizia provinciale, nelle  aree  cacciabili  nei
giorni e orari di divieto. 
  4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio  regionale  possono
essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1  e
rientrano nel conteggio  dei  piani  di  prelievo  annuali.  Gli  ATC
dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.