Art. 71 
 
                    Verifiche sui capi abbattuti 
                 (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per  le  verifiche  dei
capi abbattuti. 
  2.  Per  la  verifica  degli  abbattimenti,   lo   svolgimento   di
particolari programmi di ricerca o per la realizzazione di mostre dei
trofei, su  richiesta  della  Regione  o  del  comitato  di  gestione
dell'ATC, il cacciatore e' tenuto a presentare il capo  abbattuto  ad
uno dei punti di raccolta individuati  dal  comitato  stesso  per  le
necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari. 
  3. Per il monitoraggio sanitario, i responsabili  dei  distretti  e
delle  altre  unita'  di  gestione   pubbliche   o   private   devono
collaborare, ove richiesto, con  le  Aziende  USL  con  le  modalita'
stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale. 
  4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui  al  comma  3  da
parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione
dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.