Art. 71 Verifiche sui capi abbattuti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per le verifiche dei capi abbattuti. 2. Per la verifica degli abbattimenti, lo svolgimento di particolari programmi di ricerca o per la realizzazione di mostre dei trofei, su richiesta della Regione o del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore e' tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari. 3. Per il monitoraggio sanitario, i responsabili dei distretti e delle altre unita' di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalita' stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale. 4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.