Art. 62 
 
         Seggio vacante e surroga - Sospensione dalla carica 
                             e supplenza 
 
  1. Il seggio che rimanga vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se
sopravvenuta, e' assegnato al  candidato  che  nella  medesima  lista
segua immediatamente l'ultimo eletto, salvo quanto previsto dall'art.
63. 
  2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi  dell'art.  8
del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235,  il  Consiglio
provinciale,  nella  prima  adunanza  successiva  alla  notifica  del
provvedimento di sospensione, procede  alla  temporanea  sostituzione
del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle
funzioni di consigliere  al  candidato  della  stessa  lista  che  ha
riportato,  dopo  gli  eletti,  la   piu'   alta   cifra   elettorale
individuale. 
  3. La supplenza termina con la  cessazione  della  sospensione.  Il
consigliere supplente e'  considerato,  per  tutta  la  durata  della
supplenza, consigliere provinciale a tutti gli effetti  giuridici  ed
economici.  Al  consigliere  provinciale  sospeso  dalla  carica   si
applica, per la  durata  della  sospensione,  l'art.  3  della  legge
regionale 26 febbraio 1995, n. 2, e successive modifiche. 
  4. Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso, si  fa
luogo alla surrogazione a norma del comma 1. 
  5. Nel caso di sospensione  dell'unico  rappresentante  del  gruppo
linguistico ladino, si procede  all'affidamento  della  supplenza  ai
sensi dell'art. 63, comma 1.