Art. 40 
 
                        Modifiche all'art. 15 
                della legge regionale n. 44 del 1995 
 
  1.  L'art.  15  della  legge  regionale  19  aprile  1995,  n.   44
(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna)
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione
al sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente).  -  1.
Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente
legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali
di area vasta, e tematiche. 
  2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia: 
    a)  esercitano  funzioni  di  coordinamento  e  controllo   delle
articolazioni territoriali,  nonche'  attivita'  tecniche  a  valenza
generale; 
    b)  assicurano  la  gestione  unitaria  delle  risorse  tecniche,
finanziarie ed umane ed ogni altra attivita'  volta  all'integrazione
organizzativa e gestionale dell'Ente; 
    c)  garantiscono   la   rappresentanza   istituzionale   unitaria
dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete  per  la
protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n.  132
(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale). 
  3. Le articolazioni territoriali esercitano attivita' a  prevalente
contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale,  negli  ambiti
di competenza dell'Agenzia. Possono  articolarsi  in  piu'  sedi  per
unita' territoriale, laddove le esigenze organizzative e di  servizio
richiedano un  presidio  diretto  sul  territorio.  Le  articolazioni
tematiche presidiano ambiti  specialistici  di  valenza  anche  sovra
territoriale. 
  4. Le articolazioni funzionali  sono  individuate,  a  livello  sia
centrale sia  territoriale,  sulla  base  delle  principali  aree  di
intervento dell'Agenzia. 
  5.  L'articolazione  delle  strutture  centrali,  delle   strutture
territoriali di area vasta e delle  strutture  tematiche,  nonche'  i
sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel
documento sull'assetto organizzativo generale  dell'Ente  predisposto
dal direttore generale ed approvato dalla  Giunta  regionale,  previo
parere del  Comitato  interistituzionale.  I  documenti  sull'assetto
organizzativo analitico  di  ARPAE  sono  adottati  direttamente  dal
direttore generale dell'Agenzia.».