Art. 40 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 44 del 1995 1. L'art. 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente). - 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche. 2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia: a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonche' attivita' tecniche a valenza generale; b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attivita' volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente; c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). 3. Le articolazioni territoriali esercitano attivita' a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in piu' sedi per unita' territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale. 4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia. 5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonche' i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.».