Art. 149 Assunzione dei segretari comunali di quarta classe 1. Nei comuni della regione l'assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di quarta classe e' deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non puo' essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo. 2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta', i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneita' all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano. 3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'art. 143. 4. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilita' per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario e' escluso dai concorsi segretarili e non puo' assumere servizio in qualita' di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine. 5. La regione compartecipa all'onere di spesa per le procedure concorsuali previste dal comma 1, assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo di euro 2.000.