Art. 149 
 
         Assunzione dei segretari comunali di quarta classe 
 
  1. Nei comuni della regione l'assunzione in ruolo dei segretari dei
comuni di quarta  classe  e'  deliberata  dal  consiglio  comunale  a
seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla
base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della  regione.
Il punteggio assegnato ai titoli non puo' essere superiore al 30  per
cento del punteggio complessivo. 
  2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio
e i cittadini italiani che abbiano  raggiunto  la  maggiore  eta',  i
quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per  accedere
a posti di impiego comunale, siano  in  possesso  di  certificato  di
idoneita'  all'esercizio  delle  funzioni  di   segretario   comunale
rilasciato dai competenti organi statali o dalle  giunte  provinciali
di Trento e Bolzano. 
  3. Costituisce  titolo  preferenziale  e  valutabile  ai  fini  del
concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'art.
143. 
  4. Il contratto individuale di  lavoro  precisa  la  durata  minima
della permanenza presso la  sede  segretarile,  da  contenere  in  un
periodo compreso tra uno e tre  anni  con  decorrenza  dall'effettiva
assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel  contratto
il segretario deve rimanere nella sede per  almeno  due  anni.  Resta
salva la possibilita' per le parti di concordare in ogni  momento  la
modifica della clausola di  durata  minima  garantita.  Nel  caso  di
dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto  al  termine
di permanenza legale  o  concordato  il  segretario  e'  escluso  dai
concorsi segretarili e non puo'  assumere  servizio  in  qualita'  di
segretario comunale sino alla scadenza di tale termine. 
  5. La regione compartecipa all'onere  di  spesa  per  le  procedure
concorsuali previste dal comma 1, assegnando al comune che ha bandito
ed espletato il concorso per la copertura della sede  segretarile  un
contributo di euro 2.000.