Art. 155 Indizione del bando di concorso 1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di 90 giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.