Art. 155 
 
                   Indizione del bando di concorso 
 
  1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede
segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I
comuni avviano le procedure per la  copertura  della  sede  entro  il
termine di  90  giorni  dalla  vacanza  della  sede  e  provvedono  a
concluderle entro il termine perentorio di un anno.