Art. 158 
 
                  Mobilita' dei segretari comunali 
 
  1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante
passaggio diretto di segretario  comunale  di  ruolo  della  medesima
classe  giuridica,  previa  attivazione  di  apposita  procedura   di
mobilita'  e  con  il  consenso  dell'amministrazione   comunale   di
appartenenza. 
  2.  In  caso  di  contestuale  e  motivata  richiesta   delle   due
amministrazioni comunali, con  il  consenso  degli  interessati  puo'
essere disposta la mobilita' dei segretari mediante passaggio diretto
tra amministrazioni della medesima classe giuridica.