Art. 161 
 
        Collocamento in disponibilita' dei segretari comunali 
       per sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale 
 
  1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilita'
ambientale tra il segretario  comunale  e  il  sindaco  da  cui  egli
dipende funzionalmente, il  Consiglio  comunale  puo'  deliberare  il
collocamento in disponibilita' del segretario  stesso.  A  tal  fine,
l'incompatibilita'   ambientale   deve   essere   comprovata    dalla
sussistenza  di  ripetute  disfunzioni   nell'azione   amministrativa
comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili  al
comportamento del segretario comunale. 
  2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita' di cui al
comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del  sindaco,
rivolta alla commissione di cui al comma  3,  di  accertamento  della
situazione di incompatibilita' ambientale.  L'invio  della  richiesta
deve essere comunicato al segretario comunale. 
  3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di  tre  membri
incaricata di accertare le situazioni di  oggettiva  incompatibilita'
ambientale tra i segretari comunali e i sindaci. Due componenti della
commissione, con esperienza di gestione del personale, sono  proposti
in modo vincolante, rispettivamente, dal  consiglio  delle  autonomie
locali  o  dei  comuni   istituito   dalla   provincia   autonoma   e
congiuntamente   dalle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative dei segretari comunali su base  provinciale.  Qualora
la proposta non venga formulata entro trenta giorni  dalla  richiesta
della giunta provinciale, la giunta stessa ha facolta'  di  procedere
comunque  alla  nomina.  Il  terzo  componente,   che   presiede   la
commissione, e' proposto in modo vincolante di comune accordo tra  il
consiglio  delle  autonomie  locali  o  dei  comuni  istituito  dalla
provincia autonoma e congiuntamente  dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  dei   segretari   comunali   su   base
provinciale.  Egli  deve  necessariamente  appartenere  a  una  delle
seguenti categorie: difensore civico o chi ha  svolto  in  precedenza
tale  funzione,  magistrati,  anche  in  quiescenza,   professori   o
ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione
di conciliazione presso l'ufficio  servizio  lavoro  della  provincia
autonoma. In caso di disaccordo, la  Giunta  provinciale  formula  al
presidente del tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento  o  di
Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della  commissione.
La  Giunta  provinciale  disciplina  la  durata   in   carica   della
commissione,   le   indennita'   dei   suoi    componenti,    nonche'
l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello  svolgimento
dei lavori. Alla copertura delle spese  per  il  funzionamento  della
commissione e per le  indennita'  dei  suoi  componenti  si  provvede
mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilita'. 
  4. La commissione valuta la sussistenza dello  stato  di  oggettiva
incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il  sindaco,
senza entrare nel  merito  della  sussistenza  o  meno  di  eventuali
inadempimenti che possano dar luogo a  responsabilita'  disciplinare,
ai sensi e secondo le procedure previste  dalla  normativa  legale  e
contrattuale vigente, che non e' oggetto di disciplina da  parte  del
presente articolo. 
  5. Il sindaco deve allegare alla richiesta di cui al  comma  2  una
relazione relativa ai fatti e  ai  comportamenti  che  comprovano  la
sopraggiunta    oggettiva    incompatibilita'     ambientale.     Per
l'accertamento  delle  situazioni   di   oggettiva   incompatibilita'
ambientale la commissione sente  il  segretario  comunale  e,  se  lo
ritiene opportuno, il sindaco o altri soggetti e puo' accedere  senza
formalita' e senza oneri agli atti del comune.  La  commissione  puo'
disporre l'audizione di amministratori,  dipendenti  e  revisori  dei
conti e promuovere ispezioni e altre  indagini,  nel  rispetto  della
riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti  amministrativi
analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni  caso  la  commissione
conclude l'istruttoria entro 40 giorni dalla prima  seduta  convocata
per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre
quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria  stessa  ai  sensi
dei commi 6 e 7. 
  6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilita',
la commissione formula un giudizio negativo che impedisce  l'adozione
dell'atto di collocamento in disponibilita'. Il giudizio motivato  di
insussistenza  dell'oggettiva  incompatibilita'  viene  trasmesso  al
segretario comunale e al sindaco che prende atto  dell'impossibilita'
di  procedere  al  collocamento  in  disponibilita'  del   segretario
comunale. 
  7.   Quando   risulti   accertata   l'oggettiva    incompatibilita'
ambientale,  la  commissione  trasmette  il  giudizio   motivato   di
sussistenza dell'incompatibilita' stessa al presidente del  Consiglio
comunale e al segretario comunale. Il presidente convoca  e  riunisce
il consiglio per la valutazione del  collocamento  in  disponibilita'
del segretario entro 45 giorni dal  ricevimento  del  giudizio  della
commissione. In base a questo giudizio, il  Consiglio  comunale  puo'
con il voto favorevole della maggioranza  dei  consiglieri  assegnati
disporre il collocamento in disponibilita' del  segretario  comunale,
informandolo del provvedimento. L'atto del Consiglio  comunale  fissa
il termine di decorrenza della disponibilita' non inferiore a  trenta
giorni dalla data  di  ricevimento  da  parte  del  segretario  della
comunicazione di collocamento in disponibilita'. Gli atti adottati in
seguito     all'accertamento     della     sopraggiunta     oggettiva
incompatibilita' ambientale non possono dar luogo  a  responsabilita'
amministrativa. 
  8. Il collocamento in disponibilita' del segretario  comunale  deve
essere impugnato, a pena di decadenza, entro  sessanta  giorni  dalla
data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha  luogo
in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale
qualora ai sensi dell'art. 806 del  codice  di  procedura  civile  la
contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative
al  collocamento  in  disponibilita'   per   sopraggiunta   oggettiva
incompatibilita' ambientale possano o debbano essere  devolute  a  un
collegio arbitrale. In tal caso il  contratto  collettivo  disciplina
l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale. 
  9. Quando risulti accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del
collocamento in disponibilita' per  incompatibilita'  ambientale,  il
comune reintegra  il  segretario  comunale  nella  sede  segretarile,
invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del
lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale e' data
la facolta' di chiedere al datore di lavoro,  entro  quindici  giorni
dall'invito   a   riprendere   servizio,   in   sostituzione    della
reintegrazione nella  sede  segretarile,  un'indennita'  risarcitoria
d'importo pari a dodici mensilita' dell'ultima  retribuzione  globale
di   fatto.   Con    l'adempimento    dell'obbligo    di    pagamento
dell'indennita', corrisposta su richiesta del segretario, si  produce
l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il  segretario  comunale
entro quindici giorni dal  ricevimento  dell'invito  del  comune  non
abbia  ripreso  servizio  oppure  non  abbia  richiesto  l'indennita'
alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro e' risolto  di
diritto. 
  10. Dalla data di collocamento  in  disponibilita',  il  segretario
viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla provincia autonoma.
A tale data la sede segretarile del  Comune  si  considera  priva  di
titolare a tutti  gli  effetti.  Durante  la  permanenza  nell'elenco
speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il
comune e l'intero  trattamento  economico  base  per  sei  mesi,  con
esclusione delle indennita' che presuppongono l'effettivo svolgimento
delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento  economico  e'
ridotto alla meta'. I contratti  collettivi  possono  individuare  le
voci  che  compongono  il  trattamento  retributivo  del   segretario
comunale  collocato  in  disponibilita'.  Da  tali  emolumenti   sono
detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per  gli
incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento
in disponibilita' restano sospese le restanti  obbligazioni  inerenti
al rapporto di lavoro con il comune. 
  11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco  di  cui  al
comma 10  per  un  periodo  massimo  di  un  anno.  Qualora  non  sia
intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilita', il
rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente
risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno. 
  12. Il Presidente della Provincia in cui si  trova  il  comune  dal
quale dipende il segretario  comunale  collocato  in  disponibilita',
puo' conferire al segretario stesso  incarichi  presso  la  provincia
autonoma secondo le modalita' fissate  dalla  giunta  provinciale.  I
compiti assegnati devono salvaguardare la professionalita'  acquisita
e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo
di residenza del segretario  comunale.  Il  segretario  stesso  viene
cancellato d'ufficio dall'elenco  qualora  rifiuti,  senza  legittimo
motivo, di svolgere tali incarichi. 
  13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica  anche
ai vicesegretari  comunali,  nonche'  ai  segretari  delle  comunita'
comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il sindaco e
il  Consiglio  comunale   come   sostituiti,   rispettivamente,   dal
presidente e dal consiglio della comunita' comprensoriale. 
  14. La procedura di cui al presente articolo  e'  preceduta  da  un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo  quanto
previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno
prevedere una  durata  massima  di  trenta  giorni  dall'avvio  quale
termine per definire  un  accordo  fra  le  parti.  Il  tentativo  di
conciliazione e' finalizzato a ricomporre le  controversie  ovvero  a
concordare il trasferimento in mobilita' del segretario presso  altro
ente con la stessa qualifica professionale o con altra  qualifica  di
grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di  conciliazione
prevede la consultazione della regione, della provincia  e  dell'ente
rappresentativo   delle   amministrazioni   locali   competenti   per
territorio.