Art. 161 Collocamento in disponibilita' dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale 1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale puo' deliberare il collocamento in disponibilita' del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilita' ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale. 2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita' di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilita' ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale. 3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilita' ambientale tra i segretari comunali e i sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della giunta provinciale, la giunta stessa ha facolta' di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, e' proposto in modo vincolante di comune accordo tra il consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere a una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al presidente del tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennita' dei suoi componenti, nonche' l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennita' dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilita'. 4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilita' disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non e' oggetto di disciplina da parte del presente articolo. 5. Il sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilita' ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il sindaco o altri soggetti e puo' accedere senza formalita' e senza oneri agli atti del comune. La commissione puo' disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro 40 giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7. 6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilita', la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita'. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilita' viene trasmesso al segretario comunale e al sindaco che prende atto dell'impossibilita' di procedere al collocamento in disponibilita' del segretario comunale. 7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilita' ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilita' stessa al presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il presidente convoca e riunisce il consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilita' del segretario entro 45 giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale puo' con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilita' del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L'atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilita' non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilita'. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale non possono dar luogo a responsabilita' amministrativa. 8. Il collocamento in disponibilita' del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'art. 806 del codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilita' per sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale. 9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilita' per incompatibilita' ambientale, il comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennita' risarcitoria d'importo pari a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennita', corrisposta su richiesta del segretario, si produce l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito del comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennita' alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto. 10. Dalla data di collocamento in disponibilita', il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennita' che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico e' ridotto alla meta'. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilita'. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il comune. 11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilita', il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno. 12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilita', puo' conferire al segretario stesso incarichi presso la provincia autonoma secondo le modalita' fissate dalla giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalita' acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi. 13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonche' ai segretari delle comunita' comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal presidente e dal consiglio della comunita' comprensoriale. 14. La procedura di cui al presente articolo e' preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall'avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione e' finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilita' del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di conciliazione prevede la consultazione della regione, della provincia e dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.