Art. 61 
 
Sanzioni relative all'attivita' di  commercio al  dettaglio  in  sede
  fissa, alla vendita di stampa quotidiana e periodica e  alle  forme
  speciali di commercio al dettaglio. 
 
  1. Chiunque eserciti attivita' di commercio al  dettaglio  in  sede
fissa, attivita' di vendita di stampa quotidiana e  periodica  o  una
delle  forme  speciali  di  commercio  al  dettaglio   senza   titolo
abilitativo o in mancanza della  prescritta  destinazione  d'uso  dei
locali di cui all'art. 10, comma 1, ovvero senza i requisiti  di  cui
agli  articoli  8  e  9  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre  disposta
la chiusura immediata dell'esercizio o la cessazione dell'attivita'. 
  2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi
III, IV, VI, VII, X e  XI,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
  3. In casi di particolare  gravita',  di  recidiva  o  comunque  di
reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al titolo II,
capi III, IV, VI, VII sezione II, X e XI,  puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono  aumentate  fino  a
cinque  volte  la  somma  minima  e  massima  prevista  per  ciascuna
sanzione. 
  4. In ogni caso e' disposta l'immediata sospensione  delle  vendite
straordinarie non conformi alle disposizioni della presente  legge  e
del relativo regolamento di esecuzione. 
  5. La recidiva si verifica quando la stessa violazione e'  commessa
per due volte nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
  6. L'autorita' competente per le  violazioni  di  cui  al  presente
articolo e' il sindaco/la sindaca del comune nel quale  queste  hanno
avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune. 
  7.  La  competenza  della  Provincia  in   ordine   alle   sanzioni
amministrative connesse alla tenuta del registro delle imprese e alle
disposizioni  statali  e  dell'Unione  in  materia  di  commercio  e'
delegata  alla  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Bolzano che ne incassa i relativi proventi.