Art. 62 Sanzioni relative all'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. Chiunque eserciti attivita' di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade, e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonche' al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 3. Qualora la verifica della regolarita' contributiva disposta ai sensi dell'art. 31 dia esito negativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00. 4. In caso di assenza del/della titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di persone diverse dai dipendenti o collaboratori e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 6. In casi di particolare gravita', di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo - fattispecie di cui al comma 3 esclusa - puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a trenta giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione. 7. La recidiva si verifica quando la stessa violazione e' commessa per due volte nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 8. L'autorita' competente per le violazioni di cui al presente articolo e' il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.