Art. 62 
 
   Sanzioni relative all'attivita' di commercio su aree pubbliche 
 
  1. Chiunque eserciti attivita' di commercio su aree pubbliche senza
titolo  abilitativo  o  concessione  di  posteggio  ovvero  senza   i
requisiti di cui agli articoli  8  e  9,  o  senza  il  permesso  del
soggetto proprietario o gestore nel caso  di  aeroporti,  stazioni  e
autostrade, e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
2.500,00 a  euro  15.000,00  nonche'  al  sequestro  cautelare  delle
attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai  sensi
della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. 
  2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti  dal  comune
per l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  e'  soggetto  a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 
  3. Qualora la verifica della regolarita' contributiva  disposta  ai
sensi  dell'art.  31  dia  esito  negativo  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 250,00. 
  4. In caso di assenza del/della titolare, l'esercizio del commercio
su aree pubbliche da  parte  di  persone  diverse  dai  dipendenti  o
collaboratori e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250,00 a euro 1.500,00. 
  5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi
V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
250,00 a euro 1.500,00. 
  6. In casi di particolare  gravita',  di  recidiva  o  comunque  di
reiterazione  delle  violazioni  di  cui  al  presente   articolo   -
fattispecie di cui al comma 3  esclusa  -  puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono  aumentate  fino  a
cinque  volte  la  somma  minima  e  massima  prevista  per  ciascuna
sanzione. 
  7. La recidiva si verifica quando la stessa violazione e'  commessa
per due volte nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
  8. L'autorita' competente per le  violazioni  di  cui  al  presente
articolo e' il sindaco/la sindaca del comune nel quale  queste  hanno
avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.