Art. 63 
 
     Sanzioni relative all'attivita' di distribuzione carburanti 
 
  1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e  51  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro
17.500,00. 
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59 e'  punito
con  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  250,00  a   euro
1.500,00. 
  3. Chiunque non rispetti le disposizioni  in  materia  di  orari  e
turni di apertura e  sulla  pubblicita'  dei  prezzi  e'  soggetto  a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
  4.  In  caso  di  installazione  ed  esercizio   di   impianti   di
distribuzione carburanti senza autorizzazione, il sindaco/la  sindaca
dispone  la  chiusura  dell'impianto  e  la  rimozione  di  tutte  le
attrezzature  e  di  tutti  i   serbatoi   a   spese   dell'esercente
dell'impianto abusivo. 
  5. Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto
di distribuzione carburanti ad uso privato  e'  punito  con  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In caso  di
reiterazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione. 
  6. Chiunque violi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  52  con
comportamenti finalizzati all'abusiva o non  corretta  fruizione  dei
benefici previsti ovvero non osservando le prescrizioni di  cui  alla
lettera f) del comma 3 dello stesso articolo, e' punito con  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In casi  di
particolare gravita', di recidiva o comunque  di  reiterazione  della
violazione l'importo minimo e l'importo massimo della  sanzione  sono
quintuplicati e l'autorita' competente sospende per un periodo di  un
anno la fruizione del beneficio  a  chi  ha  commesso  la  violazione
ovvero dispone la chiusura dell'impianto, il cui soggetto gestore  ha
commesso la violazione, per un periodo di sessanta giorni. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.  53
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.500,00
a euro 15.000,00. L'autorita' competente per le violazioni di cui  al
presente comma e' la provincia. 
  8. L'autorita' competente per le  violazioni  di  cui  al  presente
articolo, escluse quelle previste  dal  comma  7,  e'  il  sindaco/la
sindaca del comune nel quale  queste  hanno  avuto  luogo.  Le  somme
riscosse sono introitate dal comune.