Art. 60 Sostegno all'attrazione di investimenti 1. Al fine di attrarre, prioritariamente Attrazione di investimenti nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attivita' di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dall'art. 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalita' ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalita' di cui al comma 1 disposta annualmente dalla giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva. 3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti: a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part-time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario; b) investimento minimo di 7 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente; c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni; d) vincolo di destinazione almeno settennale. 4. Nell'ambito delle attivita' di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.