Art. 88 Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2009 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e' inserito il seguente: «1-bis. La Commissione puo' comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.». 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2009 e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalita' attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.».