Art. 89 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1/2009 1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto e' oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalita' previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennita' per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla legge regionale 33/1976, e' riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.».