Art. 57 
 
                     Appostamenti complementari 
              (art. 34 della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. La struttura competente della Giunta regionale puo'  autorizzare
fino  ad  un  massimo  di   due   appostamenti   complementari   agli
appostamenti fissi per  colombacci  di  cui  all'art.  52,  comma  2,
lettera b), con una lunghezza massima di metri 5. Tutte le  strutture
devono  comunque  essere  comprese  in  un   raggio   di   35   metri
dall'appostamento principale. 
  2. La struttura competente della Giunta regionale puo'  autorizzare
fino  ad  un  massimo  di   due   appostamenti   complementari   agli
appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi  artificiali
di cui all'art. 52, comma 2, lettera d) se  la  superficie  del  lago
artificiale e' inferiore a  5  ettari.  Se  la  superficie  del  lago
artificiale e' superiore a 5 ettari  la  struttura  competente  della
Giunta regionale puo' autorizzare l'impianto fino ad  un  massimo  di
quattro appostamenti complementari.  Gli  appostamenti  complementari
agli  appostamenti  fissi  per  palmipedi  e  trampolieri  nei  laghi
artificiali di cui all'art. 52, comma 2, lettera d) devono rispettare
la distanza minima di 80 metri dall'appostamento principale  e  dagli
altri eventuali complementari.