Art. 57 Appostamenti complementari (art. 34 della legge regionale n. 3/1994) 1. La struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all'art. 52, comma 2, lettera b), con una lunghezza massima di metri 5. Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale. 2. La struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 52, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale e' inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale e' superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale puo' autorizzare l'impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 52, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall'appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.